STATUTO

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituito, nel rispetto del d.lgs. 117/2017 del codice del terzo settore, L’Ente del terzo settore denominato Autismo Triveneto, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e a confessionale e utilizza tale definizione in tutti i suoi atti ufficiali. E’una aggregazione di genitori, fratelli, volontari e persone con autismo, anche già appartenenti a varie realtà associative, ciascuna con caratteristiche proprie ed autonome, che ha lo scopo di perseguire obiettivi comuni nel territorio Regionale, al fine di raggiungere le finalità espresse dalla “Carta dei diritti della Persona con autismo” prodotta da Autisme Europe ed adottata dal Parlamento Europeo nel Maggio 1996 a Bruxelles.

L’organizzazione di volontariato ha sede in Vicenza, in via Gian Giorgio Trissino n.161.

Il trasferimento della sede legale, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L’organizzazione di volontariato Autismo Triveneto, ha durata illimitata. Con deliberazione dell’Assemblea degli associati, potranno essere attivati, nell’ambito regionale, gli uffici di rappresentanza e potranno essere costituite in Regione, sedi periferiche, delegazioni ed uffici secondari, il tutto nell’ottica di favorire al massimo l’aggregazione dei genitori e delle Persone con autismo che presentano grandissime difficoltà negli spostamenti e nel poter disporre di tempo materiale, per promuovere i propri diritti.

ART. 2 LO STATUTO
Autismo Triveneto ODV è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative leggi Regionali di attuazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto, per la disciplina degli aspetti organizzativi specifici, viene deliberato dall’Assemblea Straordinaria, con il più grande esercizio di democraticità.

Il presente statuto può essere modificato dall’Assemblea Straordinaria, con la presenza di metà più uno degli aderenti, ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, al fine di migliorarne la funzionalità.
Non costituisce una modifica dello statuto, Il cambiamento di sede legale.

ART. 3 EFFICACIA DELLO STATUTO
Lo statuto vincola alla sua osservanza, gli aderenti ad Autismo Triveneto; esso costituisce la regola fondamentale dell’organizzazione stessa.

ART. 4 INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO
Lo Statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle pre leggi al Codice Civile.

ART. 5 FINALITA’ E ATTIVITA’
L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

La specifica finalità dell’Associazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente scopi di solidarietà e di applicazione dei Diritti Umani. Ai sensi dell’art. 2 del D.G.R. del 3 maggio 1993.

L’organizzazione di volontariato è attiva nel territorio della Regione Veneto. Nell’ambito di attuazione dei suoi obiettivi a favore delle Persone con autismo, l’organizzazione è attiva nello stabilire stretti rapporti di collaborazione, collegamento e consulenza con Enti Pubblici o Privati, con gli IRCCS e le Università per promuovere la ricerca scientifica e la creazione dei servizi finalizzati ad un intervento ed a una presa in carico specifici per l’autismo; con Associazioni Nazionali ed estere per promuovere lo scambio e la condivisione di buone prassi per l’autismo. Nell’ottica della creazione di una più efficace rete di scambio e condivisione, può affiliarsi ad Associazioni nazionali ed estere.

Le attività ai sensi dell’art 5 comma 1 del dlg 117/2017 che Autismo Triveneto, si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:

Lettera A ) Interventi e servizi sociali ai sensi dell’art 1 comma 1 e 2, legge 8 novembre 2000, n.328 e successive modificazioni. Servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104 del 5 febbraio 1992, e di cui alla legge 112 del 22 giugno 2016 e successive modifiche.

Lettera D ) Educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità’ educativa.

Lettera W ) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici; attività di interesse generale di cui al presente articolo; promozione delle pari opportunità.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni di Autismo Triveneto si concretizzano in:

– Difendere i diritti e le pari opportunità delle Persone Autistiche, ispirandosi alla “Carta dei Diritti delle Persone con Autismo” presentata dall’Associazione Internazionale Autisme Europe e adottata dal Parlamento Europeo nel maggio del 1996 e dei successivi aggiornamenti, adoperandosi contro l’esclusione sociale e la discriminazione delle Persone con autismo;

– Promuovere la formazione delle persone interessate alle problematiche dell’Autismo ( genitori, parenti, insegnanti, terapisti, operatori, volontari ) attraverso corsi di formazione, convegni e pubblicazioni, coerentemente con le definizioni internazionali di Autismo e Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, descritte nell’ICD e nel DSM , nelle loro revisioni più aggiornate, secondo lo stato dell’arte e delle conoscenze che presentino evidenze scientifiche validate; promuovendo le strategie di intervento ritenute efficaci ed etiche , dalla Comunità Scientifica Internazionale e adottate a livello nazionale a seguito delle Linee Guida 21 dell’Istituto Superiore di Sanità, della Legge nazionale 134 del 18 agosto 2015 e del DGRV n. 2959 del 28 dicembre 2012.

– Perseguire il miglior sviluppo possibile delle potenzialità delle Persone autistiche. Sviluppando le buone prassi nei loro luoghi di vita.

– Favorirne l’autonomia personale e lavorativa, per garantire loro una vita piena e dignitosa secondo le possibilità e nel rispetto delle diversità e dei diritti della persona, aggiornando le conoscenze dei care givers. – Migliorare la qualità della vita dei famigliari e promuovere la loro piena partecipazione alla vita sociale e lavorativa, attraverso corsi di formazione per genitori, aumentandone il ruolo di partner attivi, nella presa in carico educativa della Persona con autismo e nella promozione dei suoi diritti.

Quanto sopra descritto sarà agito in coordinamento con le Pubbliche Istituzioni Nazionali ed Internazionali che si occupano di promozione sociale e benessere delle Persone con disabilità 
Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate 
L’organizzazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, la loro individuazione sarà operata dal consiglio direttivo. 
L’organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del dlgs. 117/2017.

ART. 6 AMMISSIONE 

Sono associati all’organizzazione di volontariato i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione delle finalità dell’Associazione, nella piena applicazione dello statuto.
Gli associati possono essere ordinari (genitori, tutori, fratelli, persone con autismo) o sostenitori (parenti, volontari, ecc). Il numero degli aderenti è illimitato.

Gli associati aderiscono all’Associazione liberamente, spontaneamente, senza fini di lucro o di ritorno personale. L’ammissione all’associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell’interessato che dichiara di accettare senza riserve, lo statuto dell’Associazione.
L’ammissione sarà ratificata dall’Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. L’associato dovrà versare all’atto dell’ammissione, la quota associativa annuale, determinata da Consiglio Direttivo. L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

– Eleggere gli organi dell’Associazione e di essere eletti negli stessi;

– Essere informati sulle attività dell’Associazione e di avere il controllo sull’andamento della medesima come da Statuto

– Votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

– Prendere atto dell’ordine del giorno delle Assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31

– Denunziare i fatti che si ritiene censurabili ai sensi dell’Art. 29 del D. lgs. 117/2017 e s.m.i.

Gli Associati dell’organizzazione hanno il dovere di:

Rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

Versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIO

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può esser retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione. 
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 9 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo. L’associato può essere escluso per:

– violazione allo statuto e alle finalità dell’Associazione di volontariato

– comportamento eticamente contrastante alle finalità dell’Associazione

– morosità della quota associativa di almeno 18 mesi e dopo due mesi dal sollecito eventuale

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

ART. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’organizzazione sono :

1)  L’Assemblea degli associati

2)  Il Consiglio Direttivo

3)  Il Presidente

Gli organi dell’organizzazione, nei casi in cui ciò si renda utile, possono essere coadiuvati da uno o più Revisori dei conti e possono avvalersi della consulenza esterna di un Comitato scientifico. Il Comitato scientifico può essere indicato dal Consiglio Direttivo.
Le cariche sociali operano a titolo gratuito.

ART. 11 L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati all’organizzazione di volontariato ed è l’organo sovrano.
L’Assemblea degli associati è presieduta da un Presidente nominato dagli stessi o, in sua assenza, dal vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato. I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

ART. 12 COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea:

– Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione.

– Approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale.

– Nomina e revoca i componenti degli organi sociali.

– Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’art. 28 del 
codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti

– Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto

– Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari

– Ratifica l’ammissione degli associati

– Delibera sull’esclusione

– Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione

– Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

ART. 13 CONVOCAZIONE

L’Assemblea è convocata per l’approvazione del bilancio una volta l’anno, entro cinque mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, su convocazione del Presidente. La convocazione viene spedita a mezzo posta, tra i quindici e i trenta giorni prima della data prevista, oppure utilizzando la posta elettronica con ricevuta di lettura. Le convocazioni possono avvenire per via telematica o sfruttando i mezzi di comunicazione più idonei, per i soci che lo richiedano. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno, l’ora, il luogo della convocazione e l’ordine del giorno.

L’Assemblea può essere convocata anche da 1/5 dei soci su richiesta motivata e firmata e/o dal Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro 45 giorni dalla richiesta.

ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

In prima convocazione con la metà più uno dei soci in proprio o con delega; sono ammesse due deleghe per aderente che abbia diritto al voto in quanto in regola con la quota associativa;

In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o con delega.

Sono ammesse tre deleghe per ciascun aderente che abbia diritto al voto in quanto in regola 
con la quota associativa o iscritto da almeno due mesi.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri interessati, non hanno diritto 
di voto.

ART. 15 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la metà dei soci più uno, in proprio 
o con delega; sono ammesse due deleghe per aderente in regola con la quota associativa. E’ 
ammessa la seconda convocazione con le stesse maggioranze della prima.

Per la modifica dello statuto, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti, per procedere alla deliberazione.

Per lo scioglimento, la liquidazione e la destinazione del patrimonio residuo dell’Associazione, è necessario il voto favorevole dei 3⁄4 dei soci, per procedere alla 
deliberazione.

ART. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea, tra i propri componenti.

Le cariche hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate per tre mandati. Nel caso uno dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall’Incarico, lo stesso può
provvedere alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, per portare a termine l’incarico del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza più uno 
dei componenti. Il Consiglio Direttivo può avvalersi di consulenti esterni al fine di migliorare la qualità delle proposte e delle scelte di indirizzo.

Il Presidente dell’organizzazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato dall’Assemblea

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi su convocazione ordinaria del Presidente o da richiesta di almeno tre soci. Le convocazioni possono avvenire per via telematica o sfruttando i mezzi di comunicazione più idonei. 
Entro trenta giorni dalla sua elezione, il Consiglio Direttivo indice la sua prima riunione.

Al Consiglio Direttivo spetta il compito di:

Predisporre il bilancio di esercizio e il bilancio di previsione da sottoporre all’Assemblea, 
con relative relazioni esplicative, curare tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma.

Attuare e coordinare le attività dell’Associazione, rispettandone lo statuto e la mission.

Assumere personale se necessario e stipulare atti e contratti inerenti alle attività associative.

Curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

Essere responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione al RUNST, qualora entri in 
vigore, previsti dalla norma vigente.

Disciplinare l’ammissione o l’esclusione degli associati.

Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati. 
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi, se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 17 IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l’organizzazione di volontariato nei confronti di terzi ed in giudizio.
Il Presidente compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione verso l’esterno.
Il Presidente dell’organizzazione di volontariato è anche Presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato o revocato a maggioranza dei presenti all’Assemblea assieme agli altri componenti il Consiglio Direttivo. 
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e opera in modo gratuito e spontaneo. La carica è rinnovabile per tre mandati.
Il Presidente deve convocare l’Assemblea, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, per l’elezione delle nuove cariche sociali. 
Convoca e presiede l’Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. In caso di urgenza e necessità assume i provvedimenti del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica alla prima riunione successiva. Ha il compito di vigilare sull’osservanza delle norme statutarie, attua le delibere del Consiglio Direttivo ed è consegnatario del patrimonio dell’Associazione. 
Ha cura e custodisce i verbali di Assemblea presso la sede legale a disposizione degli aderenti. Sottoscrive i verbali.In caso di assenza è sostituito dal vice Presidente che lo sostituirà in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

le quote associative

Contributi pubblici e privati

Donazioni e lasciti testamentari

Rendite patrimoniali

Attività di raccolta fondi

Rimborsi da convenzioni

Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017

Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una 
apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 19 I BENI

I beni dell’organizzazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati in inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 20 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art 8 comma 2 del D.lgs 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività previste.

ART. 21 BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell’organizzazione è annuale a decorrere dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.
Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. 
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci.

ART. 22 BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.lgs 117/2017, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23 CONVENZIONI

Le convenzioni tra l’organizzazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’ art. 56 comma 1 del D.lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

ART. 24 PERSONALE RETRIBUITO

L’organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’ art. 3 del D. lgs 117/2017.

ART. 25 RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi ai sensi del’ art. 18 del D.lgs 117/2017.

ART. 26 RESPONSABILITA’ DELLA ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 27 ASSICURAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi dai danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 28 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI INSOLVENZA

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.lgs 117/2017

ART. 29 LIBRI SOCIALI

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. a)  Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  2. b)librodelleadunanzeedeliberazionidelleassemblee,incuidevonoesseretrascrittianchei
verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  3. c)  Il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
  4. d)  Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’organizzazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente (Consiglio Direttivo).

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 31 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere da tale termine di cui all’art 104 del D.lgs 117/201 , in coerenza con l’interpretazione autentica data dal medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexdie del D.lgs n. 148/2017 , la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.lgs 117/2017.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Vicenza, 11 luglio 2019